Dubbi in merito all’aggiornamento della carta di circolazione? E’ d’obbligo indicare il conducente abituale? Niente panico, sveliamo tutto ciò che necesita sapere!
Cambiano le regole per chi utilizza veicoli non propri, infatti il 3 novembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di registrare sulla carta di circolazione del veicolo il nominativo di chi lo utilizza per periodi prolungati; era originariamente previsto per il 7 dicembre 2012, ma la direttiva del Ministero dell’interno n. 33691 del 6 dicembre 2012 lo aveva posticipato per la necessità di adeguare i sistemi informatici.
In visione della norma sarà obbligatorio comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non è intestatario, pena una sanzione amministrativa da 705 a 3.526 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale, nonché il ritiro della carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative. Si pensi, ad esempio, a tutti i casi di decurtazione punti dalla patente.
Pare che la nuova normativa stia creando un vero e proprio “panico”, soprattutto sul web.
Ma – diciamolo subito – la casistica alla quale si applica la nuova norma è decisamente inferiore a quello che si può pensare. La grande maggioranza degli automobilisti italiani non dovrà fare proprio nulla, essendo che il primo e più importante punto della questione è quello della irretroattività della norma, infatti è d’obbligo precisare che la norma riguarda solo gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, non le situazioni pre-esistenti. Certo, purtroppo la comunicazione della burocrazia italiana è talmente scadente che l’uomo della strada è rimasto impietrito davanti alle imperscrutabili circolari che spiegano chi deve fare cosa. E qualcuno ci ha marciato sopra per il proprio tornaconto. Ecco di preciso come stanno le cose.
IN FAMIGLIA: Rilevante questione è l’esenzione da questo nuovo obbligo per i familiari conviventi. Se la residenza è la medesima, il figlio che guida l’auto del padre non ha nulla da temere. Ciò non toglie che sia comunque possibile comunicare il nome del conducente abituale, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Caso che desta particolare attenzione riguarda l’erede di un defunto che guidi l’auto del parente scomparso per oltre 30 giorni. Se non si fanno le volture, comunque c’è da comunicare il nome del nuovo conducente. Invece per i familiari non conviventi pare che non ci sono esenzioni specifiche, ma generalmente il figlio che guida l’auto del padre (per esempio) lo fa a titolo privato, senza che ci siano veri e propri atti di comodato d’uso e in tal caso è impossibile dimostrare che l’auto viene abitualmente guidata per oltre 30 giorni (continuativamente). Tuttavia, è bene ribadirlo, non ci sono eccezioni esplicite previste per queste situazioni.
AZIENDE: Visto che è il contratto di comodato d’uso a essere al centro del provvedimento, vanno esclusi dall’obbligo anche i veicoli aziendali dati come benefit (fringe benefit) perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito.
ALTRE ECCEZIONI: L’ultima circolare ministeriale ha elencato una serie di situazioni esenti dall’obbligo quali la variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; l’affidamento in custodia giudiziale; l’intestazione a soggetti incapaci; l’immatricolazione di veicoli con targa “polizia locale”; il rent to buy; il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.
Rispondiamo di seguito alle domande più frequenti trovate nel web:
Un familiare convivente deve provvedere alla registrazione?
“No, questo è il caso che esclude senza ombra di dubbio l’obbligo di registrazione, visto che se un padre concede l’uso dell’auto ai figli questi hanno lo stesso cognome, e risiedono al medesimo indirizzo”.
E se l’auto è prestata da un parente non convivente o da un conoscente?
“L’obbligo potrebbe essere preso in considerazione se è stilato un contratto per definire alcune clausole, per esempio in caso di incidente o di infrazioni al Codice della Strada. Senza una data certa, infatti, è impossibile stabilire se si guida il veicolo da più o meno di un mese”.
L’utilizzo occasionale è sempre escluso?
“Sì, in nessun caso potrà essere richiesta la registrazione se il veicolo è utilizzato per brevi periodi, anche più volte durante l’anno”.
Come sono considerati i casi in cui l’auto rappresenta un’eredità?
“L’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore vale per gli eredi se desiderano continuare a guidare il veicolo dopo la morte del proprietario, in attesa della conclusione delle pratiche di successione”.
Quali altre categorie risultano escluse?
“Non rientrano nel provvedimento i taxi e i noleggi con conducente, ma anche gli autobus e comunque le persone che risultano iscritte all’Albo degli Autotrasportatori. Si possono considerare escluse anche le auto aziendali. Sarà sufficiente una dichiarazione dell’azienda ma non sarà richiesta la trascrizione”.
Quindi quali sono i soggetti interessati?
“In primo luogo le società di autonoleggio, e i veicoli il cui uso è concesso in comodato, ma anche quelli che risultano in carico alla pubblica amministrazione a seguito di una provvedimento giudiziario e quelli di proprietà di minorenni non emancipati e interdetti”.
L’effetto di questa norma è retroattivo?
“No, per tutti i casi in cui l’utilizzo del veicolo è iniziato prima del prossimo 3 novembre non è previsto il vincolo di provvedere alla registrazione”.
Quale dovrebbe essere l’obiettivo di questa circolare?
“Si tratta di una soluzione necessaria per consentire l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al Codice della Strada. Inoltre si è voluto contrastare un altro fenomeno molto diffuso, quello delle intestazioni fittizie”.
Come si effettua la registrazione?
“È sempre a carico del proprietario; alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia del documento con la ricevuta del versamento di 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione. In seguito il Ministero invierà un tagliando da incollare sul libretto di circolazione con i dati relativi all’utilizzatore diverso dal proprietario o intestatario”.
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